Locazioni – usi e consuetudini

Gli usi nascono dalla uniforme e costante ripetizione di un dato comportamento da parte della collettività, nella generale convinzione di ottemperare ad un precetto giuridico e l’articolo 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi), li qualifica quale fonte giuridica di tipo terziario, subordinati alla legge e ai regolamenti.   Inoltre, ai sensi dell’art. 9 delle preleggi, gli usi pubblicati in raccolte ufficiali di enti a ciò autorizzati, si presumono esistenti fino a prova contraria, senza quindi che se ne debba dimostrare la loro vigenza.

Le Camere di Commercio hanno tra le proprie funzioni istituzionali quella di raccogliere, accertare e revisionare gli usi e le consuetudini esistenti sul territorio provinciale, in relazione ai diversi settori economico-commerciali.   La “Raccolta provinciale degli usi”  e’ scaricabile gratuitamente dal sito della Camera di Commercio di Forli’- Cesena.

In tale testo  la locazione e’ regolata  al  TITOLO I  (usi ricorrenti nelle contrattazioni in genere)  TITOLO IV  (compravendita e locazione di  immobili urbani)  CAPO II  (locazione)