- Aprile 3, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
Confcommercio attraverso Federalberghi e FAITA Federcamping, ha presentato ricorso presso il TAR Lazio per l’annullamento, previa sospensiva, del Decreto del Ministero dell’Interno 7.1.2013 “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive”.
Il provvedimento, atteso da tempo, è stato emanato senza che le Federazioni potessero rappresentare le problematiche esistenti e le possibili soluzioni, nonostante le ripetute richieste di incontro inviate al Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Il provvedimento, inoltre, vanifica l’obiettivo di semplificare gli adempimenti a carico delle imprese, e introduce nuovi obblighi non previsti dalla normativa di riferimento.
Di seguito, i punti evidenziati nel ricorso:
- Comunicazione giornaliera (Art. 1) – Come previsto dall’articolo 109 TULPS, il Decreto conferma l’obbligo di trasmettere alle questure le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive al loro arrivo. Il Decreto stabilisce però che in caso di soggiorni inferiori alle 24 ore la comunicazione deve essere fatta all'arrivo stesso.
- Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata (Art. 3) – Il Decreto, in contrasto con l’alternatività prevista dall’articolo 109 TULPS, prevede che la comunicazione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata possa essere effettuata solo nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione informatica/telematica.
- Dati da comunicare (Art. 2 comma 2 – Punto 1.1 dell’allegato) – L’articolo 109 TULPS prevede l’obbligo di comunicare “le generalità delle persone alloggiate”. Tra i dati da comunicare il Decreto ricomprende invece anche il numero dei giorni della loro permanenza, dato che può non essere conosciuto al momento dell’arrivo e può variare nel corso del soggiorno.
- Conservazione della ricevuta di trasmissione (Art. 2 comma 2 e art. 3 comma 2 – Punto 3 dell’allegato) – Come riscontro dell'avvenuta comunicazione, ciascuna struttura ricettiva ha l’obbligo di scaricare e conservare un apposito documento di ricevuta in formato pdf, firmato digitalmente e contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata. E’ previsto inoltre l’obbligo di conservare tali ricevute per 5 anni. Tale obbligo non è previsto dall’articolo 109 TULPS, e supera il periodo di prescrizione della violazione alla norma stessa, stabilito in quattro anni (la norma è sanzionata come contravvenzione ai sensi dell’articolo 17 TULPS).
Evidenziamo che le disposizioni contenute nel Decreto sono in vigore, anche se alcuni dati non sono ancora trasferibili a causa del mancato aggiornamento del “Portale Alloggiati Web”. Vi informeremo prontamente in caso di accoglimento della richiesta di sospensiva da parte del Tribunale amministrativo.