Nulla la notifica della cartella esattoriale di Equitalia a mezzo raccomandata

Le commissioni tributarie di  Foggia poi di  Milano e da ultima  Bari  (Ctr, sentenza 212/2013) concordano sul fatto che  il legislatore ha riservato l’uso della raccomandata agli uffici che esercitano la potestà impositiva.

Secondo l'art. 26 del DPR n. 602/73  "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione a da latri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale, convenzione, tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli agenti della Polizia Municipale.

La notificazione, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.  Non  possono   essere  pertanto gli  "Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario".