- Ottobre 14, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
Le commissioni tributarie di Foggia poi di Milano e da ultima Bari (Ctr, sentenza 212/2013) concordano sul fatto che il legislatore ha riservato l’uso della raccomandata agli uffici che esercitano la potestà impositiva.
Secondo l'art. 26 del DPR n. 602/73 "la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione a da latri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero previa eventuale, convenzione, tra Comuni e concessionario, dai messi comunali e dagli agenti della Polizia Municipale.
La notificazione, può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Non possono essere pertanto gli "Ufficiali addetti alla riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario".