- Marzo 26, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
Si ricorda, come già comunicato nel precedente notiziario, che dall’11 Febbraio scorso è operativo il Registro Telematico presso cui devono iscriversi (entro 60 giorni) ed ottenere apposita certificazione le persone e le imprese che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra.
Il Registro Telematico è istituito presso il Ministero dell’Ambiente e viene gestito dalla Camera di Commercio del capoluogo di Regione.
La CCIAA di Bologna è competente a ricevere le istanze di iscrizione nel Registro delle persone fisiche residenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna e delle imprese con sede legale nel territorio della Regione Emilia Romagna mentre, per la Regione Toscana, è competente la CCIAA di Firenze.
I modelli delle istanze e delle dichiarazioni da presentare alle Camere di commercio competenti – esclusivamente per via telematica (con firma digitale) accedendo al sito www.fgas.it – ai fini dell’iscrizione nel citato Registro sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente.
ATTENZIONE LE SEGUENTI PERSONE E IMPRESE DOVRANNO ISCRIVERSI AL REGISTRO ENTRO IL 12 APRILE
- Persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
- controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
- installazione;
- manutenzione o riparazione;
- Persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
- controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
- recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
- installazione;
- manutenzione o riparazione;
- Persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- Persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- Persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE;
- Imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- Imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
- Imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
- Imprese che svolgono attività di recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
- Imprese che svolgono attività di recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
Le persone e le imprese che svolgono:
- attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono tali gas
- attività di manutenzione, riparazione, installazione, controllo e recupero gas fluorurati ad effetto serra su impianti fissi di protezione antincendio ed estintori possono richiedere, unitamente alla domanda telematica di iscrizione al citato Registro, il rilascio del certificato provvisorio alla Camera di Commercio.
Tale certificato provvisorio ha validità di sei mesi dal rilascio, in tale arco di tempo le persone e le imprese devono ottenere il certificato da un organismo di certificazione.
Per quanto riguarda i concessionari presso i quali si svolge attività di recupero di gas fluorurati dagli impianti di condizionamento montati su veicoli, si sottolinea come tali soggetti debbano iscriversi al registro come imprese e debbano iscrivere, al contempo, le persone che svolgeranno l’attività e che, a questo scopo, dovranno ottenere l’attestato.
L’iscrizione deve essere precedente all’ottenimento dell’attestato. In assenza di iscrizione l’attestato non viene rilasciato.
L’indicazione fornita dal Ministero dell’Ambiente è che operatori che svolgessero la mera operazione di ricarica, senza che quest’ultima sia preceduta o seguita dall’azione di recupero, sono esentati dall’obbligo di iscriversi al registro e frequentare il corso.
Per ulteriori informazioni è possibile visitare i siti www.fgas.it – www.minambiente.it