Regolazione della vendita diretta di prodotti agricoli

In seguito ad un quesito posto da un Comune – con il quale viene chiesto se sia lecita e, in caso affermativo, come debba essere regolata, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli dei propri prodotti qualora avvenga su un'area privata, ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario – il Ministero dello Sviluppo Economico fornisce un  quadro sulla  regolamentazione dell'esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti.

In particolare, con riferimento al quesito posto, il Ministero cita l'articolo 4, comma 2, del Dlgs 228/2001 che  consente espressamente la possibilità per i produttori, senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione,  infatti,  recita che  è consentita la vendita al dettaglio su  una superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o su altre aree private di cui  imprenditori agricoli abbiano la disponibilità,  senza che sia richiesta la comunicazione di inizio attività.

In allegato la circolare esplicativa, recante anche il testo integrale della Risoluzione ministeriale.