- Aprile 10, 2013
- Posted by: Enrica Esposito
- Categoria: News
La riforma del lavoro pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 3 Luglio 2012 ha introdotto a partire da Gennaio 2013 un contributo aggiuntivo obbligatorio a carico del datore di lavoro pari all’1,4% della retribuzione imponibile.
Tale contribuzione si applica esclusivamente per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, escludendo dall’obbligo di versamento i dipendenti assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, gli apprendisti, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni i lavoratori assunti per lo svolgimento di attività “stagionali” di cui al D.P.R 7 ottobre 1963 n. 1925 e successive modificazioni e a quelle ulteriori individuate dalla contrattazione collettiva e tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato.
Il suddetto contributo aggiuntivo è stato introdotto dalla riforma Fornero per finanziare ulteriormente l’Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) e la Mini-Aspi che dal 2013 hanno sostituito integralmente la disoccupazione ordinaria e la disoccupazione a requisiti ridotti.
La riforma prevede inoltre la restituzione al datore di lavoro del contributo aggiuntivo versato nel limite massimo delle ultime sei mensilità nel caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato; tale restituzione è prevista anche nel caso in cui il datore di lavoro riassuma il dipendente a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine (in questo caso verrà effettuata una riduzione dell’importo restituito corrispondente ai mesi intercorsi tra la scadenza del contratto a termine e la stabilizzazione del rapporto).