Trasferimento di azienda e passaggio lavoratori dipendenti

Si parla di trasferimento di azienda ogni qualvolta si verifica, a seguito di operazioni societarie (cessione, fusione, affitto, usufrutto), un mutamento della titolarità dell’attività. Quando il trasferimento ha per oggetto soltanto una parte del complesso aziendale si parla di cessione del ramo di azienda.
La giurisprudenza ha rilevato, quali indici rilevatori per l’esistenza del trasferimento di azienda o ramo di esso:

  1. variazione della titolarità
  2. trasferimento dei beni facenti parte del complesso aziendale
  3. cessioni di contratti con la clientela
  4. continuità della prestazione lavorativa presso il nuovo datore di lavoro
  5. mantenimento dello stabile ed del  luogo di lavoro
  6. svolgimento della medesima attività del cedente.

L’ordinamento prende in considerazione il trasferimento di azienda anche per assicurare la tutela dei lavoratori.
Come sancito da una sentenza della Corte di Cassazione  (Cass. 28.09.2004 n. 19379) il trasferimento d’azienda, o ramo di essa, comporta la prosecuzione automatica dei rapporti di lavoro in essere col cedente, senza soluzione di continuità. Resta ferma la facoltà del lavoratore ceduto di opporsi all’automatismo, anche se ciò può significare l’esposizione al rischio di licenziamento a causa della cessazione dell’attività cui era adibito.
L’art. 2112 c.c. stabilisce espressamente che il trasferimento d’azienda non può costituire motivo di recesso unilaterale da parte del datore di lavoro pertanto, è nullo o illegittimo qualsiasi licenziamento intimato con  tale motivazione. Questo perchè l’istituto in esame comporta l’automatica prosecuzione del rapporto alle dipendenze dell’azienda cessionaria, la quale risponde in solido con il cedente per tutti i crediti scaturenti dal rapporto  di lavoro in corso.

Il passaggio dei dipendenti in capo al nuovo datore di lavoro, presuppone che i rapporti siano in corso col cedente al momento del trasferimento. Sono esclusi dalla disciplina in esame tutti quei rapporti che si sono legittimamente risolti prima del trasferimento. Nei casi in cui l’illegittimità del recesso sia dichiarata successivamente alla cessione, il cessionario non potrà sottrarsi  agli effetti derivanti dalla sentenza che dichiari la nullità del licenziamento ancorchè intimato prima della cessione.
La legge garantisce anche tutti i diritti maturati fino al momento della variazione, non soltanto legati all’anzianità di servizio.