Newsletter Registro Imprese. Concessione di contributi per la partecipazione a fiere e mostre specializzate all’estero – anno 2010

RINNOVO CNS – POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA IMPRESE INDIVIDUALI

Si comunica che a far data dal 1° aprile p.v. tutte le operazioni di *rinnovo dei certificati CNS* saranno effettuate esclusivamente presso gli sportelli fisici della Camera di Commercio di Forlì-Cesena nelle rispettive sedi di Forlì – C.so della Repubblica, 5 e Cesena – Via G. Finali, 32. Non sarà pertanto più possibile ottenere tale servizio via web accedendo all’apposito sito internet.

A tal proposito poichè la procedura di rinnovo della Carta Nazionale dei Servizi/BusinessKey, così come quella di rilascio, richiede tempi tecnici per l’identificazione del richiedente, l’informazione e l’attivazione della carta, è necessario richiedere preventivamente un appuntamento contattando, anche telefonicamente l’Ufficio Unico Registro Imprese e Diritto Annuo, Servizi Innovativi ai nn. 0543-713456 (sede di Forlì) e 0547-21901 (sede di Cesena), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.

Si ricorda inoltre che, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena provvede al rilascio della _Carta Nazionale dei Servizi_, del relativo _certificato CNS_ nonché del _certificato di firma digitale_, in via *gratuita*, “ad un legale rappresentante dell’impresa”. Pertanto ogni impresa (individuale, società o altri soggetti collettivi) con sede nella provincia di Forlì-Cesena potrà ottenere gratuitamente una CNS per il titolare o per uno dei propri legali rappresentanti, oppure una BusinessKey con tariffa ridotta pari a € 40,00 (nel caso in cui per l’impresa non sia mai stato rilasciato alcun certificato CNS).

Per ogni ulteriore rilascio ad altri soggetti facenti parte della stessa società o a privati cittadini, nonché per il rinnovo del certificato CNS, i diritti di segreteria, da corrispondere in contanti direttamente presso lo sportello camerale oppure tramite versamento su c/c postale n. 16559478 intestato a Camera di Commercio di Forlì-Cesena con causale “rilascio CNS/BusinessKey”, sono i seguenti:

  • € 25,00 (dispositivo carta nazionale dei servizi e certificato CNS)
  • € 70,00 (dispositivo BusinessKey e certificato CNS)
  • € 7,00 (rinnovo certificato CNS)

Qualora il richiedente desideri inserire (o desideri rinnovare presso gli sportelli camerali) su supporto CNS/BusinessKey anche un certificato di sottoscrizione, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena provvederà al rilascio dello stesso al costo di € 20,00+ IVA (versato secondo le modalità sopra descritte). Verrà conseguentemente rilasciata apposita fattura per il servizio erogato.

Dal 1°aprile 2010 gli *imprenditori individuali* della provincia possono richiedere, contestualmente alla presentazione di una Pratica di Comunicazione Unica d’Impresa, una casella PEC che verrà assegnata *gratuitamente *dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena.

*Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Forlì-Cesena*
Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì – Tel. +39.0543.713448 – Fax +30.0543.713419
www.fc.camcom.itregistro.imprese@fc.camcom.it

ADEMPIMENTI COMUNICAZIONE UNICA E LEGGITTIMAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE – Progetto L'impresa in un giorno – entrata a regime

*ADEMPIMENTI IN COMUNICAZIONE UNICA*

Il 1° aprile p.v. entrerà in vigore la Comunicazione Unica per la nascita dell?impresa in un giorno prevista nell'articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n.40.Da tale data tutte le imprese, anche quelle costituite in forma individuale, dovranno presentare al Registro delle Imprese le domande o le denunce di iscrizione, modificazione o cessazione con modalità esclusivamente telematiche ovvero su supporto informatico, nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite dal DPCM 6 maggio 2009.

Per quanto attiene gli adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese si ricorda che attraverso il canale della Comunicazione Unica non potranno essere inviate le seguenti tipologie di pratiche:

  • deposito dei bilanci ed elenco soci;
  • le denunce relative ai soggetti -Only REA-.

Con riferimento alle imprese artigiane, si evidenzia che dal 1° aprile, ai fini del legittimo avvio dell'attività, è necessario che l'impresa sia preventivamente iscritta nel Registro delle Imprese come piccolo imprenditore nella apposita sezione speciale.

Per ottenere il riconoscimento della qualifica artigiana – e quindi per l'iscrizione all?Albo delle Imprese Artigiane – le istanze dovranno essere trasmesse alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

La possibilità che le disposizioni in materia di Comunicazione Unica possano applicarsi anche alle imprese artigiane è subordinata, ai sensi dell?art. 1, comma 2 del DPCM 6/5/2009, alla sottoscrizione di apposita intesa tra Stato e Regione.

Poiché la Regione Emilia Romagna, con la legge n° 1/2010, ha espressamente previsto che l'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane possa avvenire presentando la relativa richiesta attraverso la Comunicazione Unica, questa Camera di Commercio, nelle more dell'adozione dell'intesa Stato  Regione di cui sopra e considerata la necessità di proseguire nella sperimentazione già in atto, consentirà comunque che la pratica artigiana sia inviata mediante la Comunicazione Unica.

*SOGGETTI OBBLIGATI/LEGITTIMATI A PRESENTARE LA COMUNICAZIONE UNICA*

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in previsione dell'entrata in vigore della Comunicazione Unica, con propria Circolare n. 3616/08, al fine di agevolare l'adozione della procedura telematica da parte dell'utenza meno informatizzata, ha fornito alcune indicazioni in merito alla sottoscrizione digitale del plico informatico che rappresenta il modello di Comunicazione Unica, approvato da ultimo con DM 19 novembre 2009.

Tale documento contiene in allegato un *fac-simile di Procura Speciale*, unico a livello nazionale, per consentire agli imprenditori di conferire, a professionisti o altri intermediari abilitati, l'incarico di sottoscrivere la comunicazione unica.

La procura può essere utilizzata per la presentazione di una singola Comunicazione Unica e ad essa è connessa mediante l?indicazione del codice univoco di identificazione della pratica. Il documento ha quindi il valore di procura speciale (limitata all'espletamento della formalità identificata dal codice univoco della pratica). Tale procura, da rendere in forma scritta, può essere autenticata anche mediante la semplice allegazione di una fotocopia di un documento di identità valido del firmatario.

Va però precisato (come anche di recente chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico) che, poiché i vari procedimenti che vengono attivati con la Comunicazione Unica rimangono procedimenti separati e regolati ciascuno dalla normativa di riferimento, la procura potrà essere utilmente impiegata per la sottoscrizione, oltre che del semplice modello di ComUnica, anche di quelle parti di pratica che non sono regolate da particolari disposizioni in tema di soggetti legittimati alla sottoscrizione.

Pertanto la distinta di firma che accompagna la Comunicazione Unica ed i suoi allegati andrà sottoscritta digitalmente da parte dei soggetti legittimati secondo la normativa vigente per quanto attiene la presentazione delle singole denunce agli enti interessati. In sostanza la procura ministeriale è di particolare utilità nel caso in cui nella compilazione dei singoli moduli intervengano soggetti diversi, ed uno di essi ovvero un terzo riceva l'incarico di trasmettere l'intero plico informatico alla Camera di Commercio.

La procura non può, pertanto essere utilizzata per la sottoscrizione di pratiche registro imprese allegate al modello di comunicazione unica ovvero ivi inglobate (quali, ad esempio, le pratiche relative ad imprese individuali).

Le nuove disposizioni in tema di procura alla sottoscrizione della pratica di Comunicazione e le attività svolte dalla Camera per la distribuzione di dispositivi di firma digitale rendono di diritto e di fatto impossibile considerare utilizzabile la cosiddetta Procura Unioncamere? a partire dal prossimo 1° aprile 2010.

Si invita pertanto l'utenza a verificare la disponibilità di idonei strumenti di sottoscrizione digitale in corso di validità presso la propria impresa ovvero presso le imprese clienti.

Si ricorda che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena distribuisce gratuitamente una CNS ad un legale rappresentante dell'impresa, costituita sia in forma societaria che individuale, ovvero ad ogni altro soggetto collettivo.

Per l'acquisto di ulteriori dispositivi di firma elettronica e dei relativi certificati è possibile rivolgersi ad uno dei certificatori abilitati dall'ex CNIPA.

Anche la Camera di Commercio provvede al rilascio dei dispositivi di firma digitale e dei relativi certificati presso i propri sportelli di Forlì e Cesena.

Per ulteriori chiarimenti in merito, ovvero per segnalare eventuali criticità, è possibile contattare l'ufficio Registro delle Imprese via mail all'indirizzo _registro.imprese@fc.camcom.it <mailto:registro.imprese@fc.camcom.it>_ ovvero telefonando al numero 0543-713448 dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì.

*Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura Forlì-Cesena*
Corso della Repubblica, 5 – 47121 Forlì – Tel. +39.0543.713448 – Fax +30.0543.713419
www.fc.camcom.itregistro.imprese@fc.camcom.it

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE SPECIALIZZATE ALL'ESTERO – anno 2010

La Camera di Commercio di Forlì-Cesena, al fine di agevolare l'export delle imprese della provincia, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto, con le modalità e nei termini di cui alle seguenti norme di attuazione:

ART.1 – Beneficiari

Sono ammesse alla contribuzione le micro, piccole e medie imprese (artigiane iscritte all'Albo provinciale e industriali) che appartengono al settore manifatturiero, informatico ed attività connesse (Istat Ateco 2007, Cod. 72 esclusa 33.12 – riparazione e manutenzione di macchinari), di ricerca (Cod. 72.1, Istat Ateco 2007), dei servizi di ingegneria integrata (Cod.71.12.2, Istat Ateco 2007), le micro, piccole e medie imprese che appartengono al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, nonché le micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e di vendita all'ingrosso.
Tutte le imprese che intendono beneficiare del contributo devono essere attive, avere la sede operativa nella provincia di Forlì-Cesena, essere in regola con il pagamento del diritto annuale e non avere in corso procedure concorsuali.
Per micro, piccole e medie imprese si intendono quelle definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla GUCE L 124 del 20.05.2003; a tal fine il legale rappresentante dell'impresa dovrà, nella domanda di cui al successivo art.6, fare apposita dichiarazione. Sono escluse dalle presenti agevolazioni le imprese appartenenti al settore dei trasporti e carboniero.

ART. 2 – Criteri generali di concessione.

Ciascuna impresa potrà beneficiare dei contributi previsti una sola volta all'anno. L'ammissione al contributo e l'ammontare dello stesso saranno decisi dalla Giunta su proposta della Commissione di cui all’art. 8 sulla base delle risultanze istruttorie dell’unità organizzativa competente.
Il contributo non potrà superare il 50% delle spese* di noleggio ed allestimento stand nonché di interpretariato, opportunamente dimostrate con le modalità di cui all’art. 7.
I contributi saranno corrisposti nei limiti della somma stanziata per l'iniziativa. Pertanto, qualora le domande dovessero risultare in numero tale da non poter essere soddisfatte completamente, in riferimento alla disponibilità del fondo, la Giunta procederà alla riduzione proporzionale del contributo previsto.

ART. 3 – Oggetto dell'intervento

Le manifestazioni che potranno essere ammesse al contributo sono esclusivamente le fiere e mostre specializzate svolte all'estero. Possono essere ammesse a contributo anche le "campionarie" che si svolgono all'estero, nei Paesi in cui non esistono manifestazioni specializzate di settore.
ART. 4 – Regime di erogazione dei contributi
I contributi sono erogati in regime "de minimis" (Regolamento CE N. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L379/5 del 28/12/2006). Ciò comporta che un'impresa non possa ottenere aiuti di fonte pubblica in regime "de minimis" per un importo complessivo superiore a euro 200.000,00 durante il periodo che copre l’esercizio finanziario di concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti.

ART. 5 – Determinazione dell'intervento

I contributi concedibili non potranno superare i seguenti massimali:

  • euro 6.000,00 per partecipazioni a fiere e mostre extra U.E. Ciascuna impresa potrà beneficiare dei contributi previsti per non più di 4 anni per la stessa manifestazione, con riduzione del contributo concedibile al 50% per il 3° e 4° anno;
  • euro 3.000,00 per partecipazioni a fiere e mostre all’interno della U.E. Ciascuna impresa potrà beneficiare dei contributi per non più di 4 anni per la stessa manifestazione, con riduzione del contributo concedibile al 50% il 3° e 4° anno.

Svizzera e Montecarlo, ai fini dell’intervento, sono equiparate all'UE.
Non sono oggetto di contributo le manifestazioni svolte nel territorio della Repubblica di San Marino.

ART. 6 – Presentazione delle domande

Le imprese di cui al precedente art.1 che intendono ottenere il contributo dovranno far pervenire la relati-va domanda in carta intestata dell'impresa alla Camera di Commercio inderogabilmente prima della data di inizio della manifestazione. La domanda, firmata dal legale rappresentante, dovrà contenere la dichiarazione che per la partecipazione alla manifestazione l'impresa non beneficerà di altre agevolazioni di fonte pubblica.
Nella domanda l'impresa dovrà inoltre dichiarare di rientrare nella definizione di micro, piccola e media impresa come specificato all'art.1 e di accettare integralmente il disciplinare camerale in base al quale richiede il contributo.

ART. 7 – Liquidazione

I contributi saranno liquidati annualmente per manifestazioni già effettuate entro il termine di cui all’art.10, previa presentazione alla Camera di Commercio di copia conforme di fatture quietanzate, ovvero fotocopia della documentazione di spesa quietanzata accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, inderogabilmente entro 90 giorni dal termine dello svolgimento della manifestazione. L'esame delle domande, con conclusiva proposta di concessione del contributo, è affidato alla Commissione di cui all'art. 8, che relazionerà alla Giunta della Camera di Commercio. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta camerale.

La liquidazione del contributo alle imprese è subordinata al ricevimento di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti durante l’esercizio finanziario di concessione dell’aiuto e i due esercizi precedenti ed al rispetto dei limiti di cui all’art.4.

ART. 8 – Composizione della commissione

La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibererà a maggioranza dei presenti.
Della citata Commissione sono chiamati a far parte:
n.1 membro di Giunta in rappresentanza dell'artigianato, n.1 membro di Giunta in rappresentanza dell'industria, n.1 membro di Giunta in rappresentanza del commercio, n.1 rappresentante di Confindustria, n.1 rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie (A.P.I.), n.4 rappresentanti delle Associazioni artigiane, n.1 rappresentante delle Associazioni Cooperative, n.2 rappresentanti delle Associazioni degli Agricoltori, n.1 rappresentante delle Associazioni del Commercio, il Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. o suo delegato. Il Presidente verrà scelto dalla Commissione.
La Commissione avrà la propria sede presso la Ca-mera di Commercio I.A.A., con Segreteria affidata a un funzionario dell'Ente.

ART. 9 – Esclusioni

Non potranno essere ammesse al beneficio le impre-se che per la stessa manifestazione riceveranno agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura da altri Enti ed Organismi Pubblici.

ART. 10 – Conclusione del Procedimento e disposizioni procedurali

La Camera di Commercio si riserva di effettuare controlli a campione sugli interventi finanziati, di richiedere qualsiasi altra documentazione che riterrà opportuna, sia a preventivo che a consuntivo, fissando un termine non superiore a 30 giorni ed applica, per quanto non previsto espressamente nel presente disciplinare, quanto disposto dal regolamento generale per la concessione di contributi camerali, di cui alla deliberazione del Consiglio camerale n. xx del 1/12/2008 e dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

In caso di richieste di materiale integrativo il termine finale di cui al presente articolo si intende sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta, mentre la mancata risposta dell’interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti deve intendersi quale rinuncia al contributo.

Al fine di permettere alla Commissione di cui all’art.8 del presente disciplinare, la valutazione unitaria di tutte le domande pervenute nell’anno, il procedimento di concessione del contributo si conclude entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, con provvedimento espresso della Giunta camerale.

L’unità organizzativa competente su tutto il procedimento è l’U.O. Internazionalizzazione, responsabile del procedimento è il responsabile dell’U.O.
Avverso il procedimento di non concessione del contributo in oggetto, è ammesso ricorso al T.A.R.
Nota bene
Si fa presente che alle somme che verranno corrisposte sarà detratta una ritenuta fiscale pari al 4% in base all'art.28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600 più Euro 1,81 per bolli. Successivamente l'U.O. Contabilità e Bilancio della Camera di Commercio rilascerà certificazione degli emolumenti corrisposti e delle ritenute fiscali.

Note

Non sono considerate ammissibili le spese sostenute per il trasporto di merci e le spese di trasferta del personale



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