Novità per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari

Il c.d. “Decreto Liberalizzazioni” ha introdotto specifiche disposizioni per le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana prevedendo, in particolare:

  • l’obbligo, a pena di nullità, della forma scritta per i contratti di cessione, ad eccezione di quelli eseguiti nei confronti di consumatori finali. Per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, anche priva di sottoscrizione. Il contratto dovrà riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
  • specifici termini per il pagamento dei corrispettivi, fissati in 30 giorni per le merci deteriorabili ed in 60 per le altre merci. Il termine di pagamento decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In merito alle modalità di fatturazione ed ai termini di pagamento va tenuto conto che la fatturazione vaeffettuata considerando i differenti termini di pagamento previsti a seconda delle tipologie dei prodotticeduti e pertanto il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a terminidi pagamento differenti.

REGIME SANZIONATORIO

Il decreto prevede in particolare quanto segue:
in caso di violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi di cui al citato comma 1, è applicabile la sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione; in caso di condotta sleale (ovvero imposizione di condizioni ingiustificatamente gravose, condizioni diverse per prestazioni equivalenti ovvero altre forme di condotta commerciale sleale ravvisabile dal complesso delle relazioni commerciali) è applicabile la sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti; in caso di ritardo dei pagamenti è applicabile la sanzione da € 500 a € 500.000 in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.
La nuova disciplina è applicabile ai contratti stipulati a decorrere dal 24.10.2012; i contratti in essere a tale data vanno adeguati entro il 31.12.2012.Sono espressamente esclusi da tale normativa le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. Va evidenziato che la nuova disciplina va “completata” da un apposito Decreto attuativo in corso di emanazione.

Per eventuali informazioni potrete rivolgerVi a nostri uffici
Assistenza Sindacale 0547/639858
Assistenza Fiscale 0547/639811



Invia un messaggio
Scrivici su WhatsApp
Ciao, possiamo aiutarti?