Tutela della Salute

La Legge 8 novembre 2012 n. 189, di conversione del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, all’articolo 7, ha vietato la vendita di bevande alcoliche ai minori ed inserito l’obbligo di richiedere il documento d’identità salvo il caso in cui l’età sia manifesta.                                                
Chiunque vende bevande alcoliche ai minori è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 250 a € 1000, mentre nel caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2000 con la sospensione dell’attività.                                                                                         

Il provvedimento vieta, inoltre, la vendita di alcool a minori mediante distributori automatici dove non si possa effettuare il controllo dei dati anagrafici né mediante la rilevazione automatica degli stessi né mediante la verifica effettuata dal personale incaricato. In tal caso si applica la sanzione amministrativa da € 250 a € 1000 ed in caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1000 a €  25.000 con la sospensione  per tre mesi dell’attività.
Ciò detto, precisiamo che permane il divieto sancito dall’art. 689 del codice penale, ai sensi del quale: “L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno”.
Pertanto, mentre per la vendita di bevande alcoliche il limite di età è fissato in 18 anni, per la loro somministrazione in locali pubblici, tra cui gli alberghi e stabilimenti balneari, il limite di età rimane 16 anni.

Vendita di prodotti derivanti da tabacco – Ricordiamo che dal 1° gennaio 2013 chi vende prodotti del tabacco ha l'obbligo di chiedere all'acquirente l'esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. La sanzione amministrativa, in caso di vendita ai minori di diciotto anni, va da 250 a 1.000 euro; se il fatto è commesso più di una volta la sanzione aumenta ed è prevista la sospensione, per tre mesi, della licenza all'esercizio dell'attività. I distributori automatici per la vendita di prodotti del tabacco devono essere dotati di un sistema automatico di rilevamento dell'età anagrafica dell'acquirente. Sono considerati idonei i sistemi di lettura automatica dei documenti anagrafici rilasciati dalla pubblica amministrazione.

Prevenzione delle ludopatie – Vengono introdotte disposizioni per limitare la pubblicità dei giochi con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte prevalentemente ai giovani. E’ previsto il divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati i videoterminali facenti parte della rete telematica autorizzata al gioco lecito e nei punti vendita in cui si esercita l’attività di scommesse su eventi sportivi e non. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. In sede di conversione, inoltre, sono state inasprite le sanzioni (da 5.000 a 20.000 euro, in precedenza da 500 a 1.000 euro).



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