- Dicembre 18, 2012
- Postato da: Enrica Esposito
- Categoria: News
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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19475/2012, ha sancito che le dichiarazioni rese dai dipendenti nell’immediatezza dei fatti, nella fattispecie del primo accesso ispettivo, non possono essere ritenuti sufficienti ad irrogare una sanzione, in quanto il teste può essere scosso per la visita ispettiva.
Pertanto l’Agenzia delle Entrate ha dovuto annullare l’irrogazione di una maxisanzione comminata ad un’azienda per aver avuto alle proprie dipendente un lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie.