Limiti di età per somministrazione e vendita di alcolici

Un recente parere sui limiti di età per la somministrazione e vendita di alcolici dato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio per l’Amministrazione Generale – del Ministero dell’Interno ricomprenderebbe all’interno del termine “vendita” anche la “somministrazione” facendo rientrare quindi quest’ultima nel divieto di vendita di alcoli ai minori di 18 anni.

Pertanto, con la nuova disciplina introdotta dal D.L. Balduzzi sarebbe vietata non solo la vendita, ma altresì la somministrazione di alcolici ai minori di 18 anni, aumentando così il limite dei 16 anni già previsto dall’art. 689 del codice penale.

Questo parere è basato a nostro avviso tutto su un’interpretazione “elastica” del termine vendita da parte dell’Ufficio Ministeriale, per evitare una “paradossale conclusione”, ma non trova esattezza nelle applicazioni delle normative di riferimento.

Tale estensione analogica del divieto di vendita ai minori di 18 anni contrasta con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, soprattutto di diritto penale.

La Fipe, fin dall’entrata in vigore della nuova normativa, ha sostenuto un’interpretazione più in linea sia con la lettera della norma sia con i principi generali del nostro ordinamento, basata sulla differenza materiale e giuridica delle fattispecie della vendita e della somministrazione (cfr. circolari nn. 71/2012 e 1/2013) e indicando motivatamente le discipline applicabili ai due distinti casi:

  1. Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, c.p.);
  2. Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L. 125/2001).

Inoltre, il breve parere in oggetto non sembra congruamente motivato, dato che il Ministero si limita a fare un semplice riferimento all’interpretazione “che pare più aderente allo spirito ed al tenore delle nuove disposizioni”, mentre tralascia tutti gli aspetti più generali e sistematici dell’ordinamento, che sono però fondamentali per ottenere un’interpretazione non schizofrenica delle norme.

Pertanto, la Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, fatto salvo l’impegno a chiarire ancor meglio la portata della norma in questione presso le sedi competenti, anche alla luce delle conseguenze negative che si verificherebbero per gli esercenti con l’applicazione della norma così interpretata, si impegna a sostenere eventuali casi di contestazione della violazione del divieto di somministrazione ai minori di 18 anni, al fine di ottenere la giusta chiarezza sulla questione.



Invia un messaggio
Scrivici su WhatsApp
Ciao, possiamo aiutarti?