La vendita della quota di una snc non azzera i debiti dovuti ai terzi.

La pubblicità, cioè la notizia, del passaggio, da una persona a un’altra, di parte dell’impresa, definisce anche il momento del trasferimento delle responsabilità.

Il socio di società in nome collettivo che cede la sua quota risponde nei confronti dei terzi delle obbligazioni sociali sorte sino al momento in cui la cessione non sia stata registrata presso il registro delle imprese o fino al momento anteriore in cui il terzo sia venuto a conoscenza della cessione.

L'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità, altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione delle quote al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali (Cass. n. 22215/2005).

Orientamento, di recente ribadito, da questa Corte, con sentenza n. 20447/2011, secondo cui la perdita della qualità di socio nella società di persone (in conseguenza di recesso, esclusione, cessione della partecipazione)  integrando modificazione dell'atto costitutivo della società, è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese a pena di inopponibilità ai terzi, a meno che si provi che questi ne fossero a conoscenza.



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