- Giugno 5, 2013
- Postato da: Enrica Esposito
- Categoria: News
I contributi versati per riscattare gli anni di laurea consentono di recuperare il periodo del corso legale universitario nell’anzianità contributiva necessaria per accedere alla pensione.
L’articolo 10 del Tuir, che elenca gli oneri deducibili dal reddito, al comma 1, lettera e), prevede anche i contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, qualunque sia la causa che origina il versamento.
Il riscatto degli anni di laurea rientra a pieno titolo in tale fattispecie (circolare 29/E del 2001).
Nella diversa ipotesi in cui il riscatto sia eseguito in favore di familiari a carico che non hanno cominciato un’attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza, i contributi versati possono essere detratti dall’Irpef nella misura del 19% (articolo 2, comma 5-bis, Dlgs n. 184/1997).
Fonte: agenzia entrate – Fiscooggi del 4 Giugno 2013