Contratti di Locazione – obbligo di prestazione energetica

Dal  06 giugno 2013 subentra l'obbligo dell’attestato di prestazione energetica.

Nella Gazzetta Ufficiale di giovedì 5 giugno u.s. è stato pubblicato il Decreto Legge 4 giugno 2013 n. 63 riguardante le disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo in tema di prestazione energetica nell’edilizia.

L’Attesto di Certificazione Energetica viene ridenominato “Attestato di Prestazione Energetica” e nei contratti di vendita, o nei nuovi contratti di locazione, deve essere inserita un’apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

L’ “Attestato di Prestazione Energetica”  viene  rilasciato da un professionista abilitato ed avrà la durata di 10 anni, dovrà però essere aggiornato ad ogni riqualificazione o ristrutturazione dell’immobile.

In caso di locazione,  la  violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari  comporta  una sanzione da 300 euro a 1.800 euro.

Le disposizioni sopra illustrate sono in vigore da venerdì 6 giugno, e perderanno ogni efficacia se il decreto non dovesse essere convertito in legge nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione.



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