Proroga indennizzi per cessazione attività commerciale: chiarimenti.

L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale non può essere prorogato oltre l'età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.

Tale chiarimento è stato fornito dall'Inps sulla base del parere espresso in materia dai Ministeri vigilanti.

Viene, pertanto, confermato l'orientamento già precedentemente assunto dall'Istituto, che rendeva possibile la predetta proroga sino ai suddetti limiti di età, ovviamente in presenza del requisito contributivo minimo vigente per la pensione di vecchiaia(20 anni).

Alla luce delle citate delucidazioni ministeriali, quindi, non sarà  possibile prorogare l'erogazione dei predetti indennizzi fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, come invece precedentemente previsto dall'art.19 della legge 2/2009.

Si fa, comunque,  presente che il problema riguarda, in particolare, gli indennizzi con scadenza fissata dal 1° gennaio 2012 in poi, per i quali non è stato previsto un raccordo con le nuove età pensionabili introdotte dalla legge 214/2011.



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