Elemento Economico di Garanzia

Il CCNL del Terziario, nel rinnovo del 28 febbraio 2011, ha previsto la corresponsione, con la busta paga relativa al mese di novembre 2013, di un Elemento Economico di Garanzia nelle aziende in cui non venga applicata la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale).

L'elemento compete ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31/10/2013, che risultino iscritti a Libro Unico da almeno 6 mesi.

Gli importi da corrispondere saranno i seguenti:

 Dimensione Azienda

Quadri, I e II livello

III e IV livello V, VI e VII livello
fino a 10 dipendenti 115,00 100,00 85,00
da 11 dipendenti 140,00 125,00 110,00

 

 Dimensione Azienda Operat. di vendita di I cat.

Operat. di vendita di II cat.

fino a 10 dipendenti 90,00 70,00
da 11 dipendenti 115,00 95,00

 

L'importo verrà riproporzionato in base ai mesi di effettiva prestazione lavorativa nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 ottobre 2013, altresì, per i lavoratori a tempo parziale, lo stesso sarà proporzionato alla percentuale dell'orario lavorativo svolto settimanalmente.

Per il calcolo dei mesi di effettiva prestazione, saranno computati anche i periodi di astensione obbligatoria per maternità, mentre non verranno considerati: i periodi di astensione facoltativa, le astensioni dal lavoro per congedo di maternità anticipato o prolungato, i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da istituti assistenziali o previdenziali, le sospensioni con ricorso alla CIG straordinaria, nonché i periodi di malattia e infortunio per i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva.

L'elemento Economico di Garanzia verrà assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiunto rispetto ai minimi previsti dal CCNL Terziario.



Invia un messaggio
Scrivici su WhatsApp
Ciao, possiamo aiutarti?