- Luglio 21, 2014
- Postato da: Enrica Esposito
- Categoria: News
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Lo rende noto l’ABI, indicando la nuova scadenza a fine anno
I contenuti principali dell’accordo restano immutati:
- sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali;
- sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare;
- allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari;
- allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento;
L’Accordo per il Credito 2013 rappresenta il quarto di una serie di misure iniziate il 3 agosto del 2009 con l’Avviso comune, proseguite con l’Accordo per il Credito alle Pmi del 16 febbraio 2011 e con le Nuove Misure per il Credito alle Pmi del 28 febbraio 2012.