Scontano l’imposta sulla pubblicità i cartelli esposti sulle vetrine dell’agenzia immobiliare

A cura del Dott. Michele PIZZULLO (Consulente Fimaa Roma)

Le agenzie immobiliari che espongono nelle proprie vetrine cartelli contenenti annunci di case in vendita o in locazione con le relative descrizioni e foto devono pagare l’imposta sulla pubblicità. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 21966 depositata il 16 ottobre 2014.

Secondo la Cassazione i cartelli esposti dalle agenzie immobiliari non possono ricondursi alla nozione di “avvisi al pubblico” (per tali da considerarsi solamente i messaggi informativi in ordine all’attività esercitata nei locali come, per esempio, gli avvisi sugli orari di apertura e chiusura, sulla presenza di un parcheggio riservato, sulle modalità di pagamento accettate, o anche, nel caso di esposizione di merce in vetrina, i cartelli che ne indicano il prezzo o le caratteristiche”),  in quanto è innegabile che l’esposizione di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda (del servizio di intermediazione necessario per pervenire alla conclusione dell’affare) e l’agenzia immobiliare per definizione beneficia dell’effetto promozionale generato dai cartelli.

A tal fine, interessante è uno dei passaggi dell’ordinanza, che nel descrivere possibili situazioni, rileva che se l’agenzia immobiliare operasse in locali privi di vetrine, magari al piano alto di un palazzo, l’agente lavorerebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all’acquisto o alla locazione di un immobile, ascoltando le loro esigenze e, quindi, illustrando loro gli immobili che reputa adatti tra quelli affidati alla sua attività di mediazione, eventualmente mostrandone, nel chiuso del proprio ufficio, le fotografie. Se l’agente non opera in tal modo, ma esercita la propria attività in un locale al piano terra, munito di vetrina, ed espone in tale vetrina cartelli illustrativi degli immobile di cui cura la mediazione, lo fa, evidentemente, per pubblicizzare quegli immobili, ossia per promuover la domanda dei suoi servizi di mediazione.

Pertanto, per la Cassazione, i cartelli dalle agenzie immobiliari devono essere necessariamente ricondotti alla nozione di “mezzi pubblicitari” per i quali opera l’esenzione dall’imposta sulla pubblicità di cui alla lettera a) dell’articolo 17 del d.lgs. 507/1993 purché essi non superino, nel loro insieme (e, quindi, non ciascuno individualmente, come accade nel caso in cui un cartello sia apposto accanto al portone di ingresso di un fabbricato), la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Dunque i cartelli esposti nella vetrina dei locali di un’agenzia immobiliare contenenti fotografie e descrizioni degli immobili offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell’imposta di pubblicità, perché assolve alla funzione di pubblicizzare tali immobili, ossia di promuovere la vendita o la locazione e, quindi, e contestualmente, di promuovere l’accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall’agenzia, indipendentemente dal fatto che su di essi venga o meno esposto il proprio logo ed i propri recapiti.

 



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