Firmato il 31 marzo il nuovo accordo per il credito denominato “accordo per la ripresa 2015”

il nuovo “Accordo per la ripresa 2015” siglato tra l’ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA e le Associazioni rappresentative delle imprese tra cui CONFCOMMERCIO , oltre a riguardare il tema della sospensione e allungamento dei finanziamenti ( imprese in Ripresa ) prevede anche interventi per agevolare il finanziamento dei progetti imprenditoriali di investimento, il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese ( imprese in sviluppo ) ed interventi per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione ( imprese e pubblica amministrazione )

Possono beneficiare delle operazioni previste dall’accordo le piccole e medie imprese (PMI) operanti in
Italia, che al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate
dalla banca come “sofferenze”, “inadempienze probabili” o esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90
giorni (in pratica le imprese “in bonis”). IL nuovo accordo ha validità fino al 31 dicembre 2017 e prevede:

A. Operazioni di sospensione dei finanziamenti

Relativo ad operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine ed operazioni di sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di
operazioni di leasing.

Sono ammissibili alla richiesta di sospensiva del pagamento, le rate (per la parte di quota capitale) dei mutui e delle operazioni di leasing finanziario che risultino in essere alla data della firma dell’accordo ( 31 marzo 2015 ) in relazione ai quali non sia stata richiesta la sospensione o l’allungamento nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di sospensione. Le operazioni di sospensione in favore di PMI che non registrano difficoltà nel rimborso del prestito sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario. Negli altri casi, la banca potrà valutare una eventuale variazione del tasso d’interesse che non dovrà comunque risultare superiore a 75 punti base. Trascorsi 24 mesi, al finanziamento tornerà ad essere applicato il tasso d’interesse contrattuale originariamente previsto, a condizione che in tale periodo l’impresa sia stata regolare nel rimborso del suo debito presso la banca.

B. Operazioni di allungamento dei finanziamenti

Sono ammissibili alla richiesta di allungamento, i mutui che risultino in essere alla data dell’accordo ( 31 marzo 2015 ) e in relazione ai quali non sia stato richiesto l’allungamento o la sospensione nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di allungamento. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al l00% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso, il periodo di allungamento non sarà superiore a 3 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari. La prestazione di garanzie aggiuntive sull’operazione di finanziamento sarà valutata dalla banca ai fini di mitigare o annullare possibili incrementi del tasso, considerando la misura e la qualità della garanzia nonché il merito creditizio dell’impresa richiedente. Le operazioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto, avvii alternativamente processi di effettivo rafforzamento patrimoniale o processi di aggregazione. Qualora il finanziamento o i finanziamenti originari oggetto delle operazioni siano assistiti da garanzie, l’estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria ai fini della realizzazione dell’operazione L’accordo dà anche indicazioni sull’opportunità di favorire processi di consolidamento a medio termine delle esposizioni bancarie a breve, anche per diminuire il peso degli oneri finanziari di breve termine sulle imprese. Al fine di valorizzare l’utilizzo delle iniziative di finanziamento del settore bancario avviate dalla BCE verso il mondo delle imprese l’Associazione Bancaria Italiana si impegna a promuovere la costituzione, da parte delle banche di un nuovo specifico plafond per il finanziamento dei progetti di investimento delle PMI denominato “Imprese in Sviluppo”.

C. IMPRESE IN SVILUPPO

Il plafond ha l’obbiettivo di consentire di praticare all’impresa condizioni di
accesso al credito vantaggiose per operazioni di investimento in beni materiali e immateriali strumentali
all’attività d’impresa. Potranno essere oggetto di finanziamento anche gli investimenti avviati nei 6 mesi
precedenti al momento di presentazione della domanda. Il plafond “Imprese in Sviluppo” potrà essere
utilizzato anche per finanziare l’incremento del capitale circolante necessario a rendere operativi gli
investimenti realizzati o in corso di realizzazione, nonché della capacità operativa necessaria a far fronte a
nuovi ordinativi. Le banche aderenti poi si impegnano a concedere alle imprese costituite in forma di
società di capitali (inclusa la forma cooperativa), un finanziamento di importo proporzionale all’aumento
dei mezzi propri realizzati dalle imprese medesime, per finalità di sviluppo imprenditoriale. Sul
finanziamento potranno essere acquisite garanzie anche dai CONFIDI o da altri organismi ritenuti idonei
dalla banca. In questo caso la banca metterà in evidenza lariduzione del tasso di interesse resa possibile
dalla presenza di una garanziaidonea.

D. Imprese e PA

Nell’accordo L’associazione Bancaria Italiana si impegna a promuovere la costituzione di un nuovo specifico plafond per losmobilizzo, presso il settore bancario, dei crediti vantati dalle PMI nei confrontidella PA, denominato “Imprese e PA” e riguarda :losconto pro soluto, anche con garanzia dello Stato; l’ anticipazione del credito, con cessione dello stesso (realizzata anche nella formadello sconto pro solvendo). I crediti che possono essere oggetto di smobilizzo devono essere “certificati” come certi, liquidi ed esigibili , il valore dello smobilizzo non potrà in ogni caso essere inferiore al 70% dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti della PA.

IN ATTESA CHE VENGANO RESE OPERATIVE le procedure necessarie alla realizzazione delle nuove misure,
le banche che già avevano aderito ai precedenti accordi possono continuare ad applicare le disposizioni
previste dall’Accordo per il Credito 2013 e dai Plafond “Progetti Investimenti Italia” e “Crediti PA” fino al 30
giugno 2015. 



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