- Settembre 15, 2016
- Postato da: Enrica Esposito
- Categoria: News
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La legge regionale 16/2004, modificata dalla legge regionale 4/2016, introduce tra le altre cose, sostanziali novità in termini di adempimenti previsti per i gestori delle strutture ricettive:
- la comunicazione dei prezzi (fino allo scorso anno da trasmettere alla Provincia di competenza entro il 1 ottobre) non dovrà più essere presentata;
- resta l’obbligo di esporre presso la struttura ricettiva alberghiera od extralberghiera, la tabella dei prezzi ed i cartellini, da esibire rispettivamente nella reception e nelle camere (o unità abitative, unità mobili, bungalows,…). La tabella potrà essere liberamente sostituita dal gestore ogni volta che intenderà modificare i prezzi. La Regione Emilia Romagna in accordo con Federalberghi-Confcommercio, sta predisponendo appositi modelli di entrambi, contenente le principali indicazioni obbligatorie per legge;
- la comunicazione delle attrezzature, dotazioni e servizi delle strutture, sarà trasmessa alla Regione, non appena la stessa delibererà in materia;
- la comunicazione sui periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive dovrà essere presentata al Comune entro il 1 ottobre di ogni anno (con validità dal 1 gennaio successivo o dal 1 dicembre per le zone montane), eventuali variazioni possono essere presentate entro il 1 marzo (con validità dal 1 giugno dello stesso anno).
Pertanto si invitano tutti i gestori di strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere (campeggi, villaggi turistici, affittacamere, B&B,…) a presentarsi entro il 28 settembre 2016, presso gli uffici assistenza tecnica di Confcommercio, per la comunicazione obbligatoria dei periodi di apertura e chiusura per l’anno 2017. Ricordiamo che la mancata comunicazione o anche solo il mancato rispetto dei periodi comunicati comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.