SCADENZA PER LA FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO COME R.S.P.P.

Si ricorda che si sta avvicinando un’importante scadenza relativa alla formazione dei Datori di lavoro che ricoprono l’incarico di R.S.P.P. all’interno delle proprie aziende.

Infatti i Datori di lavoro che hanno frequentato il corso di formazione per RSPP prima di Gennaio 2012 (antecedentemente all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni dell’11/01/2012) dovranno effettuare l’aggiornamento entro l’11 Gennaio 2017.

 

Il citato Accordo prevede infatti che i Datori di Lavoro che intendono ricoprire il ruolo di R.S.P.P., debbano fare l’aggiornamento della formazione ogni 5 anni, al fine di mantenere valida tale nomina.

La durata del corso di aggiornamento è relativa al livello di rischio dell’impresa:

  • 6 ORE per attività a RISCHIO BASSO;

  • 10 ORE per attività a RISCHIO MEDIO;

  • 14 ORE per attività a RISCHIO ALTO.

 

Scarica l’allegato con il calendario

 

Le SANZIONI previste per il Datore di lavoro che ricopre il ruolo di R.S.P.P. senza aver adempiuto all’obbligo di formazione o aggiornamento periodico della formazione sono le seguenti:

arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40€.

 

Per info e iscrizioni ai corsi telefonare a:

Claudia Ricci (0547/639897) oppure a Camilla Bracciaroli (0547/639803)

oppure scrivere a info@iscomcesena.it



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