NOVITA’ IMPORTANTI IN MATERIA DI BEVANDE ALCOLICHE E PUBBLICI ESERCIZI

DECRETO LEGGE SICUREZZA N. 14/2017

Si rende noto che il 20 febbraio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 14/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”.

Il provvedimento risulta di grande interesse per le imprese di somministrazione alimenti e bevande poiché disciplina la possibilità per i Sindaci di stabilire limitazioni agli orari per la vendita e la somministrazione di alcolici e alza definitamente l’età minima per il loro consumo a 18 anni. Inoltre contiene disposizioni in materia di divieto di accesso in locali pubblici di persone che risultano condannate per vendita di stupefacenti.

Il Decreto Legge è già in vigore dal 21 febbraio ed è stato incardinato presso le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera per la conversione in legge, che deve avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del DL, quindi entro il 21 aprile 2017.

Alla base dell’emanazione di questo Decreto Legge vi è la difesa e la tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, oramai diventate di fondamentale importanza a seguito delle molteplici situazioni di degrado che si sono venute a creare negli ultimi anni nelle città e nei loro centri storici.

Questo decreto consente al Sindaco quale ufficiale di Governo di emanare delle ordinanze contingenti ed urgenti per eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. In particolare l’articolo 8 provvede a specificare meglio la portata di tali provvedimenti che “sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti”.

Viene introdotta la possibilità per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, di emanare ordinanze contingentibili ed urgenti anche in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche “in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.”

Viene anche previsto che “Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

Il Decreto Sicurezza contiene inoltre una norma di fondamentale importanza per tutto il settore, che la Federazione stava aspettando ormai da 4 anni per fare chiarezza sul limite legale di età per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. Con questa modifica viene infatti definitivamente stabilito per legge – e non più solo in via interpretativa – che il divieto riguardante i minori di anni 18 si riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di bevande alcoliche.

L’art. 14-ter della Legge 125/2001 viene così modificato: “Salvo che il fatto non costituisca reato, si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra
bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi”.

Ultima norma del testo del Decreto Legge che interessa in maniera particolare il settore è quella
contenuta all’articolo 13, che disciplina la possibilità del questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso nei locali di cui all’art. 5 della L. 287/1991 (quindi bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari, ecc.) specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi citati. Viene prevista inoltre una sanzione amministrativa da 10.000 a 40.000 in caso di violazione del divieto da parte del soggetto obbligato.

Gli uffici federali si sono già attivati per provvedere a limare alcune delle disposizioni contenute nel testo in oggetto attraverso la predisposizione di emendamenti al testo e rimangono a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

Si ricorda infine che la legge nazionale già prevede dei limiti di orario per la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche, che prescindono dagli orari di apertura degli esercizi e di cui si riporta una tabella riassuntiva qui sotto, per la cui violazione sono previste delle specifiche sanzioni amministrative che si riportano di seguito.

 

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