Modalita’ applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito.

Il presente testo individua le modalità per l’applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, nonché per la nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito, nel territorio regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. 5/2013 ottobre 2016, come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016.

Definizione di sale gioco e di sale scommesse
Le sale gioco e le sale scommesse sono i punti di raccolta delle scommesse e i punti di vendita con attività di gioco esclusiva o a questi assimilabili, le cui tipologie sono individuate ai commi 1 e 2 dell’art. 3 del decreto del Direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011.
Gli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sono quelli previsti dal comma 6 dell’articolo 110 del Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.

Ambito oggettivo di applicazione.
Il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS presso esercizi
commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.
Per “nuova installazione” si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 2 ter equipara alla nuova installazione dell’apparecchio: a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi; b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere; c) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività.

I luoghi sensibili.
Il comma 2 bis dell’art. 6 della legge regionale n. 5 del 2013 (come modificato dall’art. 48 della legge regionale n. 18 del 2016) individua i seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per
categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Il comma 2 quater del medesimo articolo autorizza i Comuni ad individuare ulteriori luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2 bis e fornisce un criterio per la loro individuazione basato su una valutazione dell’impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
Si tratta dunque di valutazioni che ciascun Comune svolge sulla base di un’adeguata istruttoria.
Ogni Comune dovrà svolgere tale valutazione tenendo conto delle caratteristiche sociali ed economiche della popolazione di riferimento nonché delle particolari o specifiche utenze dei propri luoghi. Questa valutazione può pertanto portare a classificare come sensibili dei luoghi che in altre realtà non lo sono. Per questo si ritiene non utile esemplificare tali ulteriori luoghi, oltre a quelli già normativamente elencati e come tali “sensibili per definizione”.

Modalità di calcolo dei 500 metri.
La legge regionale prevede che la distanza sia calcolata secondo il percorso pedonale più breve. Il criterio è dunque quello della distanza pedonale. La misurazione va effettuata dall’ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell’esercizio in cui l’apparecchio è installato e quello del luogo sensibile.
Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.

Mappatura dei luoghi sensibili e provvedimenti conseguenti sulle attività in corso.
Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l’individuazione di:
-sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
-esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.
Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l’acquisizione delle relative mappature.
Il Comune esegue l’operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.

Sulla base della mappatura, il Comune comunicherà ai titolari delle sale gioco e sale scommesse ricadenti nel divieto di esercizio (locale situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili) l’adozione nei successivi sei mesi dei relativi provvedimenti di chiusura e ai titolari degli altri esercizi con apparecchi per il gioco d’azzardo di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, ricadenti anch’essi nell’area situata a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, il divieto di installazione di nuovi apparecchi e il divieto di rinnovo dei contratti di utilizzo alla loro scadenza.

Su ogni apparecchio installato nei locali mappati il titolare dell’esercizio dovrà indicare in modo chiaramente leggibile la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato con il concessionario per l’utilizzo degli apparecchi.

Il suindicato periodo di sei mesi intercorrente dalla fine della mappatura all’adozione dei conseguenti provvedimenti di chiusura è previsto per contemperare la tutela della salute – a cui il divieto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, della legge regionale n. 5 del 2013 è finalizzato – con l’esigenza di tutela della continuità occupazionale di chi è impiegato negli esercizi soggetti a chiusura.
Al fine di consentire la progressiva delocalizzazione delle sale gioco e delle sale scommesse, agli esercenti che intendano proseguire la propria attività in zone non soggette a divieto è concessa una proroga fino ad un massimo di ulteriori sei mesi rispetto al termine per l’adozione del provvedimento di chiusura. Per beneficiare di detta proroga, i titolari delle attività soggette a chiusura devono presentare nel periodo intercorrente tra la
fine della mappatura e l’adozione del provvedimento di chiusura (cioè entro i sei mesi successivi alla fine della mappatura) al Comune competente la domanda per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e dell’articolo 6, comma 3 bis, della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate), oppure l’istanza di avvio delle attività secondo le modalità previste dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili che si trovino ad una distanza inferiore a 500 metri da sale gioco e sale scommesse e da locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, i Comuni provvederanno ad aggiornare la mappatura dei luoghi sensibili e ad adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi della presente normativa.

Nuove autorizzazioni.
L’autorizzazione per l’esercizio di sale gioco e sale scommesse non può essere rilasciata se le stesse sono ubicate ad una distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili individuati nella mappa del Comune interessato.
Analogamente non sarà autorizzata l’installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS negli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS.

Autorizzazioni in corso
Per le autorizzazioni già richieste, e non ancora rilasciate alla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, l’iter sarà sospeso fino alla fine della mappatura prevista, esclusi i casi in cui fosse immediatamente verificabile che la sala gioco o sala scommesse o il locale che chiede l’installazione dell’apparecchio sono ubicati a più di 500 metri dai luoghi sensibili.

Sanzioni
Le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza del divieto sono esercitate, in applicazione della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), dal Comune mediante gli operatori della Polizia locale.
Ferma restando la chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse, i Comuni nei rispettivi regolamenti possono prevedere, in caso di accertamento della violazione del divieto di prosecuzione dell’attività, l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
L’accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi – e delle situazioni ad essa equiparate, come sopra definite – in violazione della prevista distanza dai luoghi sensibili comporta la chiusura dell’apparecchio mediante sigilli, oltre che l’applicazione di sanzione amministrative pecuniarie ai sensi dell’art. 7 bis del TUEL per ogni singolo apparecchio, qualora ciò sia previsto nei rispettivi regolamenti comunali.

Obblighi di comunicazione
I Comuni, entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale, devono trasmettere all’Osservatorio regionale sul Gioco d’azzardo patologico i dati relativi alla chiusura delle sale gioco e delle sale scommesse disposta in applicazione del divieto in oggetto e il numero degli apparecchi per il gioco d’azzardo lecito sigillati.



Invia un messaggio
Scrivici su WhatsApp
Ciao, possiamo aiutarti?