Nuovo CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo 8 febbraio 2018

Dopo oltre 4 anni di intense trattative Fipe, con Angem e le Associazioni Cooperative per la parte datoriale e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL per le Controparti Sindacali, hanno sottoscritto in data 8 febbraio 2018 il nuovo CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo.

L’accordo decorre dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021. Preme sottolineare che il nuovo CCNL contiene una riformulazione dei principali istituti contrattuali riguardanti il mercato del lavoro per l’adeguamento e l’armonizzazione alla normativa a seguito della modifiche introdotte, in particolare dal Jobs Act.

Di seguito l’analisi delle principali novità introdotte.

Contratto a tempo determinato

In particolare si è provveduto ad aggiornare la normativa contrattuale confermando le percentuali fino al 20% di lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia di contratto, riferite all’azienda e non più all’unità produttiva. Ciò consente alle aziende multi localizzate di assumere un maggior numero di dipendenti a tempo determinato (rimangono esclusi da tale limitazione numerica i contratti stagionali).

L’accordo prevede la non applicazione al settore della regola sulla trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nei casi di successione di più rapporti di lavoro che superino il limite temporale di 36 mesi (nei casi di stagionalità e per intensificazione attività) e la non applicazione dei termini previsti in caso di riassunzione (c.d. stop and go), nei casi di nuove attività, sostituzioni, stagionalità ed intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno.

Apprendistato

La percentuale di conferma in servizio al termine del periodo formativo – lavorativo, per l’assunzione di nuovi apprendisti, in precedenza fissata al 70%, viene ridefinita nel 50% degli apprendisti nel triennio precedente. La nuova proporzione numerica, per le imprese che occupano un numero pari o superiore a 10 unità è di 3 apprendisti ogni due qualificati, mentre rimangono invariate le percentuali della retribuzione degli apprendisti rispetto a quella del personale qualificato di pari livello (I° anno 80%, II° 85%, III° 90%, IV 95%).
Somministrazione a tempo determinato

Viene aumentata al 10% la percentuale massima di utilizzo, con un minimo di tre lavoratori somministrati (in precedenza l’8%) per unità produttiva calcolata sul numero dei dipendenti. Sono escluse dalla percentuale le somministrazioni attivate per sostituzione e per eventi e fiere.

ORARIO DI LAVORO

Orario multiperiodale

Viene definita una nuova disciplina delle flessibilità dell’orario di lavoro con una distribuzione multiperiodale, per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, con superamento dell’orario contrattuale sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.

Riduzione orario di lavoro (R.O.L)

Il nuovo CCNL definisce per i lavoratori neoassunti dopo il 1 gennaio 2018 un diverso trattamento per la maturazione dei permessi per riduzione di orario di lavoro (Permessi Retribuiti). Per i primi due anni spettano le 32 ore retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL (per un totale di 68 ore) e dal quinto anno al lavoratore verrà riconosciuto il 100% dei permessi contrattualmente previsti per la normalità dei lavoratori, per un totale di 104 ore. Un po’ come accaduto nel Terziario, si è cercato di ridurre gli oneri datoriali (maturazione permessi retribuiti da 104 a 32 ore all’anno) almeno all’inizio del rapporto quando la produttività dello stesso di norma è inferiore.

Inoltre, il nuovo CCNL introduce la possibilità per il datore di lavoro di disporre, per tutti i lavoratori (vecchi e nuovi assunti), l’individuazione dei periodi in cui fruire di detti permessi, fino ad un massimo di 72 ore annuali. Il godimento di tali permessi diventa direttamente esigibile dall’azienda, la quale definirà le modalità di fruizione, previa programmazione e tempestiva comunicazione, oltre che ai lavoratori anche alle RSU/RSA (ove esistenti), in misura non inferiore a mezz’ora. Tale opportunità consentirà al datore di lavoro di programmare la fruizione dei permessi maturati da parte del personale in forza a titolo esemplificativo nei periodi di riduzione dell’attività; in questo modo, pur conservando i lavoratori il diritto alla retribuzione contrattualmente prevista, la pianificazione della fruizione dei permessi comporterà una positiva razionalizzazione dei costi aziendali.

SCATTI DI ANZIANITA’

Viene introdotta una importante novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che passa da triennale a quadriennale.

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

Nel calcolo della quattordicesima mensilità non sarà più computato l’importo degli scatti di anzianità maturati, con relativa riduzione dei costi.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Gli importi degli scatti maturati non concorreranno alla determinazione della quota annua di retribuzione utile al calcolo del T.F.R. Tale misura avrà una durata temporale dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2021.

ELEMENTO ECONOMICO DI GARANZIA

Qualora non venga definito un accordo integrativo sul premio di risultato entro il 31 ottobre 2020 verrà erogato, con la retribuzione di novembre 2021, un elemento economico di garanzia riparametrato per livello e riproporzionato per i lavoratori part – time. In alternativa e previo accordo aziendale/territoriale, l’azienda destinerà la somma di 140 euro a strumenti di welfare a favore del personale dipendente.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Viene aumentato a 12 euro il contributo mensile a carico del datore di lavoro con le seguenti decorrenze (1 euro a partire da febbraio 2018 e 2 euro a partire da gennaio 2019).

L’azienda che ne ometta il versamento è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione di importo pari a 16 euro lordi per 14 mensilità.

SALARIO

L’aumento a regime per il IV° livello a tempo pieno è di 100 euro riparametrati per gli altri livelli, con i seguenti scaglionamenti:

€ 25,00 dal 1° gennaio 2018
€ 20,00 dal 1° gennaio 2019
€ 20,00 dal 1° febbraio 2020
€ 15,00 dal 1° marzo 2021
€ 20,00 dal 1° dicembre 2021



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