- Marzo 7, 2018
- Postato da: Enrica Esposito
- Categoria: News
Dall’1.1.2018 il conio delle monetine da 1 e 2 centesimi di euro è sospeso; le stesse comunque continueranno a poter essere utilizzate. Da tale data, in caso di pagamento in contanti, l’importo complessivamente dovuto è arrotondato al multiplo di 5 centesimi, si precisa che detto arrotondamento non riguarda i prezzi dei singoli prodotti / servizi ma soltanto l’importo complessivo da pagare, ed opera come segue:
- 1 e 2 centesimi arrotondamento a “zero”, per difetto;
- 3 e 4 centesimi arrotondamento a 5 centesimi, per eccesso;
- 6 e 7 centesimi arrotondamento a 5 centesimi, per difetto;
- 8 e 9 centesimi arrotondamento a 10 centesimi, per eccesso.
Ai fini contabili si ritiene che l’arrotondamento debba essere fatto transitare a Conto economico nella voci:
- altri ricavi e proventi > arrotondamento attivo;
- oneri diversi di gestione > arrotondamenti passivi.
Nonostante detta sospensione, resta comunque impregiudicato il corso legale di tali monete attualmente in circolazione e, pertanto, le stesse potranno continuare ad essere utilizzate nei pagamenti.
L’arrotondamento non è operato qualora il pagamento sia effettuato utilizzando una modalità diversa dal contante, ossia tramite, ad esempio, carta di credito / debito.