DPCM 08-03-2020

Nella  Provincia di Forlì-Cesena lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar, sono consentite con obbligo, a carico del gestore di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. 

Presso gli esercizi commerciali diversi dai precedenti, all’aperto o al chiuso, è fortemente raccomandato che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi. 

Tutte attività classificate con codice ATECO: 96.02.01 (servizi di saloni di Barbiere e Parrucchiere); 96.02.02 (servizi di istituti di bellezza); 96.02.03 (Servizi di Manicure e Pedicure); 96.09.02 (attività di Tatuaggio e Piercing) gli addetti impiegati al servizio a contatto con i clienti devono indossare una mascherina e i guanti monouso, lavarsi le mani fra un cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcool o cloro.

L’art. 4 c. 2 del DPCM prevede, salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del Decreto-Legge 23/02/2020 n. 6.

Si allegano i documenti:

 

DPCM 08-03-2020

ORDINANZA REGIONE EMILIA ROMAGNA 08-03-20

 



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