Nuove disposizioni regionali per pubblici esercizi, artigiani alimentari, settore turismo e venditori su area pubblica

Per dare maggiore coerenza e completezza ai provvedimenti assunti dal Governo, le disposizioni di cui all’art. 1 comma 1 lettera n) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 si estendono a tutte le attività che prevedono la somministrazione ed il consumo sul posto e quelle che prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali a titolo d’esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio che non dispongono di posti a sedere). Per cui fino al 3 aprile sono sospese dalle 18 alle 6 le attività di bar, ristoranti, pizzerie al taglio, piadinerie, tigellerie, kebab, gelaterie. Viene vietato il take away ma permesso il food delivery. In caso di violazione è prevista la sospensione dell’attività. 

Inoltre la Regione Emilia Romagna ha decretato che le attività citate devono osservare la chiusura al pubblico per l’intera giornata nei giorni festivi e prefestivi. Per tutte queste attività è comunque sempre consentito, nel rispetto delle norme vigenti in materia, il servizio di consegna presso il domicilio o la residenza del cliente, con la prescrizione per chi organizza l’attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente ovvero una cd. piattaforma – di evitare che il momento della consegna preveda contatti personali. Vi informiamo che nel caso voleste attivare il servizio di consegna a domicilio dei pasti è necessario contattare i vostri consulenti (Ufficio licenze, commercialista, ufficio Sicurezza e Ambiente ecc) per verificare le fattibilità e le modalità di effettuazione del servizio stesso oltre all’integrazione della documentazione relativa all’Igiene degli alimenti ed alla Sicurezza sul Lavoro.

 

Ricordiamo inoltre che da decreto governativo è necessario avere con sè un’autocertificazione per motivare lo spostamento che si può scaricare dal nostro sito, nell’area dedicata all’emergenza coronavirus. CLICCA QUI
Queste disposizioni regionali non si applicano ai servizi di ristorazione erogati all’interno di strutture ricettive quali a titolo di esempio alberghi, residenza agriturismi, villaggi turistici, campeggi, Ostelli e Bed & Breakfast per i clienti che vi soggiornano.

Infine sono sospesi i mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva e i mercatini e le fiere, ad eccezione dei mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e più in generale, ai posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari.
Queste dispossizioni producono effetto a partire dalla data dell’11 marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020.



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