LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO AGOSTO”

INDENNITÀ COVID-19 SETTORE TURISMO /SPETTACOLO VENDITORI “PORTA A PORTA”
L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta
a favore di:

• lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo/ stabilimenti termali;
• lavoratori in somministrazione, impiegati pressoimprese utilizzatrici operanti nel settore delturismo / stabilimenti termali;

che:
• hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
• non sono titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, al 15.8.2020.

La predetta indennità di € 1.000 è altresì riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo / stabilimenti termali che, cumulativamente, sono:
• titolari, tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020, di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel
settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
• titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore turismo / stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
• non titolari, al 15.8.2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

STAGIONALI / INTERMITTENTI / OCCASIONALI / VENDITORI “PORTA A PORTA”
La medesima indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è inoltre riconosciuta a favore di:

  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo / stabilimenti termali che:
    • hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020;
    •  abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
  • lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra l’1.1.2019 e il 17.3.2020; 
  • lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che:
    • tra l’1.1.2019 e il 29.2.2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali;
    • non hanno un contratto in essere al 15.8.2020. 

 

Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

  • incaricati alle vendite a domicilio (venditori “porta a porta”):
    • con reddito 2019 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000;
    • titolari di partita IVA attiva;
    • iscritti alla Gestione separata INPS al 17.3.2020;
    • non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

 

LAVORATORI SETTORE SPETTACOLO 

L’indennità onnicomprensiva pari a € 1.000 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al
Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:

  • con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 50.000 e non titolari di pensione;

 

ovvero

  • con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a € 35.000.

 

INDENNITÀ COVID-19 COLLABORATORI SPORTIVI

È estesa al mese di giugno 2020 l’indennità pari a € 600 già riconosciuta da parte di Sport e Salute spa per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche, già “attivi” alla data del 23.2.2020, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

I soggetti già beneficiari per il mese di marzo / aprile / maggio dell’indennità in esame non devono presentare un’ulteriore domanda per il mese di giugno 2020

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO IMPRESE DELLA RISTORAZIONE

Al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare sprechi alimentari, è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio, a favore delle imprese:

• in attività alla data del 15.8.2020;

• con uno dei seguenti codici attività prevalente:

56.10.11 Ristorazione con somministrazione

56.29.10 Mense

56.29.20 Catering continuativo su base contrattuale

 

Il contributo, da richiedere presentando un’istanza secondo le modalità che saranno fissate da un apposito DM:

  • spetta a condizione che l’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

Tale condizione non riguarda i soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.1.2019, che possono richiedere il contributo a prescindere dal fatturato/ corrispettivi;

  • è erogato dal Concessionario con il quale il Ministero stipulerà una convenzione mediante:

– il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali relativi agli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di un’autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative;

– la corresponsione del saldo a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento, che deve essere effettuato con modalità tracciabile.

Il contributo è alternativo / non cumulabile con il contributo a fondo perduto riconosciuto agli esercenti nei centri storici con significativo afflusso di turisti stranieri.

 

CONTRIBUTO ESERCENTI IN CENTRI STORICI CON TURISTI ESTERI

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti:

• esercenti attività d’impresa di vendita di beni / servizi al pubblico;

• nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di Città metropolitana che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle competenti Amministrazioni, risultano aver avuto presenze turistiche di cittadini esteri nelle seguenti misure:

– per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno 3 volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;

– per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

 

Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è riferito all’intero territorio dei Comuni in esame;

  • un fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2020 (relativo agli esercizi di cui ai punti precedenti) inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato / corrispettivi del mese di giugno 2019.

 

L’ammontare del contributo è commisurato alla predetta differenza di fatturato / corrispettivi con applicazione delle seguenti percentuali.

Ricavi 2019                             

Non superiori a € 400.000  – Percentuale applicabile 15%

Superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000 –  Percentuale applicabile 10%

Superiori a € 1.000.000 – Percentuale applicabile 5%

 

In ogni caso il contributo è riconosciuto per un importo:

  • non inferiore a € 1.000 per le persone fisiche / € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche;

Detti importi minimi sono riconosciuti anche ai soggetti che hanno iniziato l’attività a decorrere dall’1.7.2019, ai quali il contributo è riconosciuto a prescindere dal fatturato / corrispettivi;

  • non superiore a € 150.000.

 

AIUTI ALLE PICCOLE / MICRO IMPRESE

Viene disposto che, in deroga a quanto previsto, gli aiuti alle piccole/micro imprese possono essere concessi anche a quelle che risultavano in difficoltà già alla data

del 31.12.2019, purché le stesse, alternativamente:

  • non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
  • non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito / revocato l.la garanzia;
  • non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’aiuto
  • non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

 

FONDO GARANZIA PMI

L’accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali (precedentemente l’accesso era limitato ai soli Enti del Terzo settore e agli enti religiosi civilmente riconosciuti).

 

PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI ALLE PMI

Il Decreto “Cura Italia” ha riconosciuto, a fronte di un’apposita comunicazione, una serie di misure di sostegno finanziario a favore delle PMI. In particolare:

  • per le aperture di credito a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti al 29.2.2020, o se successivi, al 17.3.2020, gli importi accordati non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.9.2020;
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale entro il 29.9.2020 i contratti sono prorogati fino al 30.9.2020;
  • per i mutui / altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate / canoni di leasing in scadenza entro il 29.9.2020 è sospeso fino al 30.9.2020. È possibile richiedere la sospensione del solo rimborso in conto capitale.

Ora, il nuovo decreto dispone che il termine del 30.9.2020 sopra indicato è differito al 31.1.2021.

Per le imprese che alla data del 15.8.2020 risultano:

  • già ammesse alle misure di sostegno, la prorogab della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salvo rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.9.2020;
  • non ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse alle stesse entro il 31.12.2020.

 

SVOLGIMENTO SEMPLIFICATO ASSEMBLEE

Le disposizioni sullo svolgimento delle assemblee semplificate, inserite nel decreto “Cura Italia” sono applicabili alle assemblee convocate entro il 15.10.2020 (anziché entro il 31.7.2020).

 

INCREMENTO CONTRIBUTO ACQUISTO AUTO NUOVE A BASSE EMISSIONI

Il decreto incrementa il fondo destinato al contributo a favore delle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia nel periodo 1.8 – 31.12.2020, anche in leasing, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1e rivede alcuni parametri come di seguito esposto:

  • per l’acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato entro il 31.12.2009 o che nel periodo di vigenza dell’agevolazione superi i 10 anni di anzianità dalla data di immatricolazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 2.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

CO2 G/KM CONTRIBUTO

0 – 20   € 2.000

21 – 60   € 2.000

61 – 90   € 1.750

91 – 110   € 1.500

  • l’acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno € 1.000 ed è parametrato al numero di grammi di CO2 emessi per km:

 

CO2 G/KM CONTRIBUTO

0 – 20   € 1.000

21 – 60   € 1.000

61 – 90   € 1.000

91 – 110   € 750

 

 

“BONUS CANONI LOCAZIONE”

Le disposizioni relative al “bonus canoni locazione”, sono state estese anche al canone relativo al mese di giugno (luglio, per le strutture turistico ricettive) e previsto l’irrilevanza dell’ammontare dei ricavi 2019 (€ 5 milioni) per l’accesso al beneficio anche a favore delle strutture termali.

 

ESENZIONE IMU

Viene disposta l’esenzione per la seconda rata IMU 2020 con riferimento:

  • agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e agli immobili degli agriturismo / villaggi turistici / ostelli della gioventù / rifugi di montagna / colonie marine e montane / affittacamere per brevi soggiorni / case e appartamenti per vacanze / Bed & Breakfast / residence e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
  • agli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  • immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

 

ULTERIORI AGEVOLAZIONI SETTORE TURISTICO / TERMALE

Il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere è riconosciuto nella misura del 65% per i 2 periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 (in generale, per il 2020 e 2021).

Detto credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24, senza applicazione della ripartizione in quote annuali. Tra i possibili beneficiari della nuova agevolazione sono ora ricompresi anche:

  • le strutture che svolgono attività agrituristica di cui alla Legge n. 96/2006 e pertinenti norme regionali;
  • gli stabilimenti termali, anche per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali;
  • le strutture ricettive all’aria aperta.

 

CREDITO D’IMPOSTA PUBBLICITÀ NEL SETTORE SPORTIVO

Per il 2020, a favore delle imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche o società sportive professionistiche;
  • società / associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici che svolgono attività sportiva giovanile (l’effettuazione di tale attività deve essere certificata dal soggetto);
  • spetta un credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati dall1.7 al 31.21.2020.
  • Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91.
  • L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a € 10.000 e rivolto ai predetti soggetti con ricavi 2019 (prodotti in Italia) pari a € 200.000 e fino ad un massimo di € 15 milioni.
  • Il corrispettivo sostenuto dal soggetto erogante costituisce per lo stesso spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine / prodotti / servizi mediante una specifica attività della controparte.
  • Il bonus in esame spetta:
  • a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario / postale o altri sistemi di pagamento tracciati;
  • nel limite massimo complessivo di spesa pari a € 90 milioni. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse lo stesso viene ripartito tra i beneficiari in misura proporzionale a quanto potenzialmente spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5%.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24.

 

DEDUZIONI FORFETARIE AUTOTRASPORTATORI

Per il 2020, è previsto l’incremento di € 5 milioni del fondo destinato al finanziamento delle deduzioni forfetarie a favore delle imprese di autotrasporto di cui all’art. 1, comma 106, Finanziaria 2006.

 

ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEL 50% DELLE SOMME IN SCADENZA AL 16.9.2020

Il decreto prevede, per tutti i versamenti sospesi nei vari decreti che si sono susseguiti durante il periodo di emergenza Covid (Cura Italia, Liquidità, Rilancio), la possibilità di effettuare i predetti versamenti senza applicazione di sanzioni / interessi:

• per un importo pari al 50% delle somme sospese:

– in unica soluzione entro il 16.9.2020;

– in un massimo di 4 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.9.2020);

• per il restante 50% in un massimo di 24 rate mensili di pari importo (prima rata entro il 16.1.2021).

 

Considerato che la nuova disposizione rappresenta una facoltà a favore dei contribuenti è possibile comunque effettuare il versamento dell’intera somma dovuta al 16.9.2020 sulla base delle disposizioni introdotte dal c.d. “Decreto Rilancio” (unica soluzione, massimo 4 rate).

 

PROROGA VERSAMENTO ACCONTI 2020

A favore dei soggetti ISA, ovvero quei soggetti:

  • con ricavi / compensi non superiori a € 5.164.569;
  • esercenti un’attività d’impresa / lavoro autonomo per la quale è stato approvato il relativo ISA, a prescindere dall’applicazione o meno dello stesso (compresi i contribuenti minimi / forfetari e quelli che dichiarano una causa di esclusione dagli ISA);
  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.
  • il c.d. “Decreto Agosto” prevede la proroga del termine di versamento della seconda/unica rata dell’acconto 2020 delle imposte sui redditi / IRAP.
  • Il nuovo termine di versamento è fissato al 30.4.2021 (anziché 30.11.2020).

Per poter beneficiare della proroga in esame è necessario che il soggetto abbia subito una riduzione del fatturato / corrispettivi del primo semestre 2020 di almeno il 33% rispetto a quello del primo semestre 2019.

 

SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO/AVVISI

I versamenti sospesi delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione
  • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910
  • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020 risultano sospesi i termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 – 31.8.2020 sono ulteriormente differiti al 15.10.2020, con la conseguenza che devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30.11.2020.

Infine, è previsto che relativamente ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 15.10.2020, la decadenza dal beneficio della rateazione con conseguente iscrizione a ruolo dell’intero importo ancora dovuto si determina in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive.

 

PROROGA ESONERO TOSAP / COSAP

È prevista, la proroga dell’esonero a favore dei pubblici esercizi (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, bar, caffè, gelaterie, ecc.) titolari di concessioni / autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico nel periodo 1.5 – 31.12.2020 (anziché 1.5 – 31.10.2020) dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dal canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

 

RIVALUTAZIONE GENERALE BENI D’IMPRESA / PARTECIPAZIONI

È riproposta una nuova rivalutazione dei beni d’impresa (ad esclusione dei c.d. “immobili merce”) e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2020 e riguarda i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2019. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d’imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%. Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dall’esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 3%.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima dell’inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2024), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione. Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative rispettivamente al 2020, 2021 e 2022.



Invia un messaggio
Scrivici su WhatsApp
Ciao, possiamo aiutarti?