DPCM 24 ottobre 2020 Nuove disposizioni nazionali efficaci dal 26 ottobre fino al 24 novembre p.v.

Il DPCM 24 ottobre 2020 – sostituendo le previsioni attualmente in vigore – determina, da domani fino al 24 novembre p.v., le seguenti limitazioni di rilievo per i p.e.:

  • le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle 5.00 sino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo (fatta eccezione per le persone conviventi). Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio, e, fino alle 24.00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • restano aperti senza limiti di orario gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande pressoospedali, aeroporti e quelli presso le aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade;
  • sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso;
  • divieto di svolgimento difeste nei luoghi al chiuso e all’aperto, senza alcuna eccezione;
  • sono vietate le sagre e le fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
  • sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Cerimonie pubbliche si svolgono in assenza di pubblico ed è fortemente raccomandato che le riunioni private siano realizzate in modalità a distanza;
  • nei locali pubblici, aperti al pubblico e negli esercizi commerciali, vi è l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nello stesso;
  • è confermato l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi;
  • permane la possibilità di disporre, dopo le 21.00, la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

Come anticipato dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa tenutasi poche ore fa, è stato pubblicato nell’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale n. 265/2020, il DPCM 24 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19»” (allegato). 

Il provvedimento, in vigore da domani 26 ottobre, ed efficace fino al prossimo 24 novembre, sostituisce integralmente il DPCM del 13 ottobre, come modificato e integrato dal DPCM del 18 ottobre u.s. (circolari Fipe nn. 152 e 155/2020). 

 

Tra le disposizioni di maggiore interesse per il settore, appare utile evidenziare: 

  • Chiusura di strade e piazze (art. 1, comma 3) 

Permane la possibilità per i Sindaci di disporre la chiusura al pubblico dopo le 21.00 di strade o piazze nei centri urbani ove possono crearsi assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (cfr. circolare Fipe n. 155/2020); 

 

  • Cartello affluenza massima locali (art. 1, comma 5) 

Il nuovo DPCM estende l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse (sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti) a tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico. Sul punto si rinvia a quanto già indicato dalla Federazione con circolare n. 155/2020, anche per relativo cartello. 

 

  • Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò (art. 1, comma 9, lett. l)) 

Le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono sospese. 

 

  • Discoteche (art. 1, comma 9, lett. n)) 

Il provvedimento in commento conferma il previgente regime secondo cui restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso. 

 

  • Feste, eventi privati, banqueting catering (art. 1, comma 9, lett. n)) 

Il nuovo DPCM pone il divieto assoluto di svolgimento di “feste nei luoghi al chiuso e all’aperto”. Dunque, a differenza del regime previgente, non è possibile svolgere neppure feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose. 

 

Si inasprisce anche la disposizione concernente le abitazioni private, per le quali è ora fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. 

  • Sagre e Fiere (art. 1, comma 9, lett. n)) 

Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi (nel nuovo testo, dunque, non figura l’eccezione concernente le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, le quali sono, dunque, da considerarsi ricomprese nel divieto). 

 

  • Convegni, Congressi, cerimonie pubbliche (art. 1, comma 9, lett. o)) 

Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Viene inoltre fortemente raccomandato lo svolgimento in modalità a distanza anche delle riunioni private (sulla differenza tra riunioni private e i congressi/convegni cfr. circolare Fipe n. 158/2020). Tutte le cerimonie pubbliche devono svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

 

  • Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (art. 1, comma 9, lett. ee) e lett. ff)) 

(i) Le attività dei servizi di ristorazione (codice ATECO 56), in conformità con i protocolli disciplinanti le misure di prevenzione applicabili al settore (cfr. check lists elaborate dalla Federazione), sono consentite dalle 5.00 sino alle 18.00. 

 

E’ consentito un massimo di 4 persone per tavolo, ad eccezione del caso in cui siano tutte conviventi. 

Dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. 

 

La disposizione precisa che resta sempre consentita (quindi senza limitazioni orarie) la consegna a domicilio (delivery), nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre la ristorazione con asporto (take away) può essere effettuata solo fino alle ore 24.00, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. 

 

Resta fermo l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (sul punto, cfr. Circolare Fipe n. 155/2020). Come già anticipato, suddetto obbligo riguarda ora tutti gli esercizi commerciali e tutti i locali pubblici e aperti al pubblico (cfr. art. 1, comma 5). 

(ii) Restano consentite le attività delle mense (codice ATECO 56.29.1) e il catering continuativo su base contrattuale (codice ATECO 56.29.2), con l’obbligo di garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

(iii) Restano comunque aperti (quindi senza limitazioni orarie) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade e quelle presso ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare la distanza interpersonale di 1 metro. Dalla formulazione risultano ancora esclusi gli esercizi posti all’interno delle stazioni ferroviarie e aree portuali, i quali, dunque, sono tenuti ad osservare le restrizioni orarie previste per gli ordinari esercizi di somministrazione prima elencate, potendo, tuttavia, continuare a svolgere i servizi di delivery take away (quest’ultimo fino alle ore 24.00)

 

Giova altresì segnalare che il Provvedimento in commento (cfr. art. 1, comma 1) conferma l’obbligo per l’intero territorio nazionale di portare sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi, fatte salve le disposizioni contenute nei protocolli disciplinanti le misure di contenimento applicabili ai diversi settori (tra cui espressamente anche quelle concernenti il consumo di cibo e bevande). L’uso delle mascherine viene altresì raccomandato anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 

 

Il nuovo DPCM, inoltre, raccomanda a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (cfr. art. 1, comma 4). 

 

È bene, inoltre, segnalare che persiste sull’intero territorio nazionale l’obbligo per tutte le attività, inter alia, commerciali di continuare a osservare i contenuti del Protocollo del 24 aprile 2020 Governo/parti sociali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12 del DPCM). 

 

Quanto all’esecuzione e al monitoraggio delle misure di contenimento, resta confermata la competenza delle prefetture locali (che possono avvalersi anche delle forze di polizia, nonché dei vigili del fuoco, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro – per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – e, ove occorra, delle forze armate). Come già rilevato nelle precedenti circolari, si sottolinea l’importanza che le Associazioni in indirizzo instaurino opportuni confronti con tali organi di controllo, i quali sono chiamati ad applicare una normativa che tiene conto dell’andamento della curva epidemiologica sui territori. Si consideri infatti che, ai sensi dell’art. 1, comma 16 del D.L. n. 33/2020 (così come modificato dal D.L. n. 125/2020), le Regioni, in considerazione della curva prima citata, conservano il potere di introdurre misure più restrittive, ovvero, previa intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative. 

 

Per ragioni di completezza, è bene nuovamente ricordare che, ai sensi del combinato disposto dell’art

dell’art. 2, del D.L. n. 33/2020, e dell’art. 4 del D.L. n. 19/2020, le violazioni delle misure restrittive imposte con la decretazione d’urgenza in commento potranno esser punite: 

  • con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 1.000 euro); 
  • e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni), oltre a poter portare alla configurazione di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. (cfr. Circolare Ministero dell’Interno n. 1530/117). 

Infine preme evidenziare che nella conferenza stampa del Presidente Conte tenutasi questo pomeriggio, è stato espressamente riferito che il Governo sta già lavorando a specifiche misure di sostegno per le attività economiche penalizzate da queste nuove restrizioni (tale provvedimento dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale già entro la metà della prossima settimana). 

 

In particolare, alcune delle misure rispondono alle richieste della Federazione presentate nella costante e intensa attività d’interlocuzione con le istituzioni governative e dovrebbero concentrarsi su: 

  • nuovi contributi a fondo perduto; 
  • nuovo credito d’imposta per gli affitti commerciali per i mesi di ottobre e novembre; 
  • cancellazione della seconda rata IMU dovuta entro il 16 dicembre 2020; 
  • conferma della cassa integrazione; 
  • nuova indennità mensile una tantum per gli stagionali del turismo e spettacolo; 
  • ulteriore mensilità del reddito di emergenza; 
  • misure di sostegno a favore della filiera agroalimentare. 

 

Come di consueto, a tutela delle imprese del settore rappresentato, la Federazione presidierà il delicato passaggio istituzionale, continuando a confrontarsi con le forze politiche, esortando queste ultime a predisporre meccanismi di corresponsione delle misure di sostegno che siano adeguati e rapidi, considerata la situazione di estrema difficoltà economica cui stanno andando inevitabilmente incontro le imprese del settore. 

 

Gli uffici della Federazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 

 

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