DPCM 3 Novembre 2020

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Il nuovo DPCM del 03 Novembre 2020  che introduce ulteriori disposizioni in vigore da Venerdì 06 Novembre 2020 e con validità fino al 03 Dicembre 2020E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Il nuovo DPCM del 03 Novembre 2020  che introduce ulteriori disposizioni in vigore da Venerdì 06 Novembre 2020 e con validità fino al 03 Dicembre 2020

Il Decreto dispone misure di contenimento del contagio da Covid-19 sull’intero territorio nazionale e distingue due ulteriori aree di rischio c.d. “ad elevata gravità” (sotto scenario di tipo 3) e quelle di “massima gravità” (sotto scenario di tipo 4).
Le aree ad elevato e massimo rischio vengono stabilite con provvedimento del Ministero della Salute e le restrizioni si aggiungono a quelle base a seguito evidenziate.

MISURE VALIDE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

• Coprifuoco nazionale dalle 22 alle 5.00.

• Le attività di ristorazione sono consentite dalle 5 alle 18.  Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo (fatta eccezione per le persone conviventi). Dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. E’ sempre consentita la consegna a domicilio mentre il servizio di asporto è consentito solo fino alle ore 22.00.

• Restano aperti senza limitazioni di orario gli esercizi di somministrazioni situati presso autostrade, ospedali, aeroporti.

• Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all‘interno dei centri commerciali ad esclusione dei punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, edicole e tabacchi. 

• La capienza dei mezzi pubblici è dimezzata (50%).

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri benessere e termali.

Sono sospese le attività di sale giochi, scommesse, bingo e casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differenti.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto

• Restano comunque sospese attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi, i convegni e i congressi ad eccezione di quelli che si svolgono in modalità a distanza.

 

Rimane l’obbligo nei locali pubblici, aperti al pubblico e negli esercizi commerciali, di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse nello stesso; l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla nei luoghi chiusi e in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire l’”isolamento” rispetto a persone non conviventi.

Permane la possibilità per le Amministrazioni locali, di disporre la chiusura al pubblico di vie o piazze nei centri urbani ove si possono creare assembramenti, consentendo l’accesso solo agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

L’Emilia Romagna attualmente è collocata tra le Regioni “Gialle” alle quali vengono applicate le disposizioni di cui sopra.Settimanalmente il Ministro della Salute verificherà il perdurare delle condizioni sanitarie il cui aggravamento potrebbe determinare l’emissione di un’ordinanza Ministeriale che andrebbe a ricollocare la Regione in un livello di rischio superiore. 

 

Le regioni per le quali il Ministero della Salute ha disposto una fascia di rischio maggiore e per le quali vengono applicate misure più stringenti sono: Puglia e Sicilia (regioni di colore “arancio)con rischio sanitario di “elevata gravità” – soggette alle disposizioni previste dall’Art. 2 del DPCM 03/11/20 : Lombardia – Piemonte – Valle D’Aosta – Calabria (regioni “rosse”) – collocate nella fascia di rischio sanitario di “massima gravità” – alle quali vengono applicate le misure di massimo contenimento previste dall’Art. 3 del citato Decreto.



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